Le elezioni amministrative 2023 in Italia si terranno in data domenica 14 (dalle ore 07:00 alle ore 23:00) e lunedì 15 maggio (dalle ore 07:00 alle ore 15:00).
Da presidente di seggio che non vuole complicazioni, mi permetto di ricordare a tutti alcune norme generali sulle elezioni, e le particolarità delle schede che dovremo affrontare (sperando di non scrivere baggianate…).
In Italia votare è considerato un “dovere civico” (Costituzione della Repubblica Italiana – Parte prima, Diritti e doveri dei cittadini – Titolo IV, Art. 48).
Possono votare tutti i cittadini che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto 18 anni.
Per poter votare occorre presentarsi al seggio con la tessera elettorale e con un documento di riconoscimento (carta d’identità o altro documento di riconoscimento con fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, per esempio: patente, passaporto, libretto di pensione, porto d’armi, tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, purché convalidata da un comando militare).
Alcuni dei documenti sopra elencati possono essere utilizzati anche se scaduti (Carta di identità, passaporto), ma il documento deve comunque risultare sotto ogni altro aspetto regolare e la fotografia deve assicurare la precisa identificazione del votante.
Nonostante quanto appena scritto, raccomando caldamente di presentarsi con la carta di identità valida e NON scaduta. Dopo tutto, un documento valido e non scaduto lo dovete avere, e si evitano malintesi e spiacevoli discussioni.
Nel caso abbiate perso la tessera elettorale, oppure non ci siano più spazi per la ‘certificazione del voto’, dovete andare all’ufficio elettorale del comune di residenza. Vi consiglio di controllare le tessere per tempo, per evitare di doverlo fare all’ultimo momento. L’ufficio resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nei giorni delle votazioni, per tutta la durata delle operazioni di voto.
NON potete fotografare o filmare il vostro voto! L’articolo 1 del Decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.80 del 4 aprile 2008 dal titolo “Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie” prevede quanto segue:
1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1000 euro.
Quindi, lasciate il telefono a casa o a chi vi accompagna al seggio, oppure consegnatelo al presidente del seggio. Evitate discussioni, la legge è chiara.
Ci sono dei casi particolari nei quali l’elettore può essere aiutato ad esprimere il proprio voto da altra persona. Al riguardo, il Ministero degli Interni precisa quanto segue:
Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i ciechi, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento fisico di analoga gravità. Ciò premesso, sono ammessi al voto assistito presso il seggio gli elettori che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione del codice (AVD). Possono anche essere ammessi a votare con un accompagnatore gli elettori il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente. Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l’impedimento fisico non sia evidente il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico – redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi delle aziende sanitarie locali – nel quale sia espressamente attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.
COME si vota.
Ovviamente voglio solo dare indicazioni tecniche. CHI volete votare è una vostra libera scelta che, secondo me, dovrebbe essere ponderata e ragionata attentamente, visto che con il nostro voto andremo a delegare altre persone a prendere decisioni che ci influenzeranno per i prossimi anni.
In generale, per esprimere il vostro voto è sufficiente apporre una croce, o altro segno che NON renda il vostro voto identificabile, che sia evidente senza essere esagerata, sul contrassegno della lista di vostra scelta. Evitate di fare crocette minuscole che risultano difficili da vedere, così come croci complicate, ripassate, ed enormi, che potrebbero anche invalidare il vostro voto.
Questo segno DEVE essere fatto con l’apposita matita fornita dal seggio, così come indicato dalla legge. Niente penne a sfera, stilografiche, pennarelli o altro, il voto sarebbe nullo. Tra parentesi, evitate di leccare la matita: non serve a niente, e non è igienico…
Ricordate che il principio è quello de ‘favor voti’, ovvero chi scrutina deve cercare di garantire la volontà dell’elettore.
Alla fine del post troverete i due articoli delle istruzioni per le operazioni di seggio, emesso dal ministero, con tutti i dettagli su voto e scrutinio.
COMUNALI
Nei comuni fino a 15.000 abitanti ogni candidato sindaco è collegato a una singola lista, e NON è possibile il voto disgiunto. È eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza dei voti validi, e NON è previsto ballottaggio.
Nei comuni con più di 15 000 abitanti ogni candidato sindaco è collegato a una singola lista oppure a un gruppo di liste (coalizione). Si può votare per una lista collegata al candidato sindaco prescelto oppure per una delle liste a lui non collegate, esprimendo in quest’ultimo caso un voto disgiunto. È eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Nel caso che nessuno dei concorrenti superi il 50%, si ricorre al ballottaggio tra i due candidati più votati al primo turno.
- Si può decidere di non indicare alcuna lista, limitandosi ad apporre un segno sul nome di un candidato sindaco o sul riquadro che lo contiene: in questo caso sarà conteggiato solo il voto al candidato sindaco.
- Se l’elettore mette un segno su una delle liste senza indicare alcun candidato sindaco, il voto si intende dato anche al candidato sindaco collegato alla lista prescelta.
Per tutti i comuni possono essere espresse una o due preferenze, scrivendo il cognome dell’aspirante consigliere negli appositi spazi di fianco al simbolo votato, e ovviamente devono essere candidati di quella lista. Devono essere di genere diverso, altrimenti la seconda preferenza non è conteggiata. (nei comuni sotto i 5000 abitanti è possibile solo una preferenza).
A proposito di schede bianche e nulle: queste vengono contate, ma NON valgono in nessun modo ai fini dell’assegnazione dei seggi. Le schede bianche o nulle valgono SOLO per la percentuale votanti, quindi possono avere importanza quando c’è un quorum, come nei referendum.
Potete trovare informazioni complete sul sito del Ministero dell’Interno:
Elezioni Comunali – https://dait.interno.gov.it/elezioni/speciale-amministrative
Buon voto!
Fac-simili di schede per le comunali, tratti dal manuale per le operazioni elettorali.
Scheda azzurra
Comuni fino a 5000 abitanti
Comuni da 5000 fino a 15000 abitanti
Comuni oltre i 15000 abitanti.
CAPITOLO 25
SISTEMA ELETTORALE E SALVAGUARDIA DELLA VALIDITA’ DEL VOTO
25.1. – Cenni sul sistema elettorale per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale
Il sistema elettorale e le modalità di voto sono diversi a seconda che il comune abbia popolazione sino a 15.000 abitanti o superiore a tale fascia demografica.
In tutti i comuni, l’elezione del sindaco è contestuale all’elezione dei consiglieri comunali.
Nei comuni sino a 15.000 abitanti, l’elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario. Ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato ad una sola lista di candidati consiglieri comunali. L’elettore può mettere un segno di voto sul nome del candidato a sindaco e/o sul contrassegno della lista collegata: in qualsiasi di questi casi, il voto va sia al candidato sindaco che alla lista collegata. E’ eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Solo in caso di parità di voti, si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti. L’elettore, nel primo turno di voto, può esprimere anche voti di preferenza
per candidati alla carica di consigliere: un solo voto di preferenza, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; fino a due voti di preferenza, ma per candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza, nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti.
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l’elezione dei consiglieri, sulla base dei voti attribuiti alle liste concorrenti, si effettua con metodo proporzionale, con soglie di sbarramento ed eventuale premio di maggioranza. Ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato ad una o più
liste di candidati consiglieri comunali. L’elettore può mettere un segno di voto sul contrassegno di una lista: in tal caso il voto va sia alla lista che al candidato sindaco. L’elettore può mettere un segno di voto solo sul candidato alla carica di sindaco: in tal caso, il voto NON si trasferisce a nessuna lista collegata.
L’elettore può anche mettere un segno di voto sia su un candidato alla carica di sindaco sia sul contrassegno di una lista: in tal caso, il voto va sia al candidato sindaco che alla lista, anche nell’ipotesi in cui tale lista NON sia tra quelle collegate al candidato sindaco votato. E’ eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessun candidato sindaco ottiene tale maggioranza, si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. L’elettore, nel primo turno di voto, può esprimere anche fino a due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere, ma di sesso diverso, a
pena di annullamento della seconda preferenza.
(Cfr. artt. 71, 72 e 73 D.lgs. n. 267/2000)
25.2. – Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto
Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener presente il principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza della salvaguardia della validità del voto (c.d. “favor voti”).
Ciò significa che la validità dei voti di lista o di preferenza contenuti nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell’elettore (c.d. univocità del voto), salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione o
di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (c.d. riconoscibilità del voto).
(Cfr. artt. 64 e 69 T.U. n. 570/1960)
La finalità è di garantire il rispetto della volontà di tutti gli elettori, anche di quelli che non sono in grado di apprendere e di osservare in pieno le disposizioni normative sulla espressione del voto.17
Pertanto, non devono invalidare il voto:
- mere anomalie del tratto;
- i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un’espressione rafforzativa del voto;
- erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscono l’agevole identificazione;
- le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti;
- l’imprecisa collocazione dell’espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell’autore.
- Ad esempio, potrebbe verificarsi, soprattutto nelle elezioni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che l’elettore tracci un unico segno di voto toccando però più contrassegni di lista o più rettangoli contenenti il contrassegno di distinte liste (collegate o meno allo stesso candidato sindaco). Tale voto, nell’ottica di salvaguardarne la validità, si può intendere riferito e attribuibile alla lista sul cui contrassegno insiste in maniera evidente la parte prevalente del segno stesso. Analogamente, nel caso in cui un unico segno posto sul nominativo del candidato sindaco o sul rettangolo contenente il nominativo stesso lambisca anche il contrassegno di una lista (collegata o meno al medesimo candidato sindaco), il voto si può intendere riferito e attribuibile al candidato sindaco predetto (ed esclusivamente a lui, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).
Di conseguenza, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente e inequivocabilmente sono idonei a palesare la volontà dell’elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovano, al di fuori di questa volontà, altra ragione o spiegazione. I segni che possono invalidare la scheda sono esclusivamente quelli apposti dall’elettore, e non i segni tipografici o di altro genere. - Inoltre, nel caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni e, quindi, di consegna all’elettore di più schede di voto, può succedere che, malgrado le avvertenze fornite dal presidente di seggio, le schede vengano sovrapposte dall’elettore l’una sull’altra, con l’effetto che il segno di voto regolarmente tracciato su una scheda si riverberi per pressione su quella sottostante: quest’ultima scheda, tuttavia, se la volontà dell’elettore è univoca e la scheda stessa non è da dichiarare nulla per altri motivi, deve essere ritenuta valida.